“La macchina le arriverà in ritardo per la crisi del settore”: e ora?

Quando firmi un contratto (ad esempio, di vendita), il venditore è ovviamente obbligato a consegnarti (anche materialmente) il bene oggetto della vendita.

Nel caso in cui non lo faccia entro i termini pattuiti, automaticamente egli si trova in uno stato di inadempienza agli accordi con te.

Tuttavia, anche se ci si trova in tale situazione, il venditore è ritenuto responsabile (e deve quindi risarcirti i danni) SOLO SE, congiuntamente:

(1) l’inadempimento è grave (e non ad esempio, se invece il suo ritardo è minimo, oppure ci sono solo piccoli difetti marginali del bene) e

(2) l’inadempimento è colposo o doloso (cioè ci sia almeno una qualche sua colpa al riguardo, e non dipenda invece da fattori esterni imprevedibili e da lui non causati)

Proprio sull’ultimo punto ora esposto molti venditori fanno spesso leva, comunicando al compratore che non potranno consegnare il bene nei tempi previsti per un’impossibilità derivante da causa a loro non imputabile (ai sensi dell’art. 1218 c.c.).

In particolare, spesso i venditori di macchinari fanno leva su una asserita situazione di “crisi del mercato”, ossia un’impossibilità a trovare fornitori per le componenti necessarie per costruire il macchinario che devono consegnare.

Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza ha già più volte chiarito che:

  • la supposta “impossibilità” di trovare le componenti o materie prime essenziali per produrre il macchinario dev’essere indicata e provata in maniera specifica, ossia dimostrando concretamente di aver tentato in maniera seria di trovare tali componenti, anche scrivendo a più fornitori e in maniera tempestiva, e ricevendo da loro risposte negative;

  • in ogni caso, il venditore rimane comunque responsabile se questa situazione era comunque già esistente o comunque prevedibile nel momento in cui ha firmato il contratto con te;

  • infine, se il venditore è un soggetto professionista (ad esempio, un imprenditore, e non un mero privato consumatore), egli è anche tenuto ad adottare adeguati assetti organizzativi e un livello di diligenza professionale, ad esempio mantenendo un adeguato magazzino di componenti PRIMA di firmare nuovi contratti

In considerazione di quanto abbiamo detto, se stai per firmare un contratto per comprare un macchinario, cerca di tutelarti anche sotto questo aspetto, prevedendo nel testo del contratto, tra le altre clausole:

  • modalità e tempistiche di pagamento che tengano conto dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori (ad esempio riducendo il più possibile l’acconto, e cercando di effettuare i tuoi pagamenti solo a SAL);

  • un tuo diritto di fare sopralluoghi sul luogo di produzione e nei magazzini del produttore, per controllare effettivamente la situazione della produzione del macchinario; nonché tuoi diritti informativi e di trasparenza nei suoi rapporti coi suoi fornitori;

  • adeguate forme di garanzie (personali e/o reali) che il venditore deve darti;

  • adeguate clausole penali, nonché clausole risolutive espresse così da poter rivolgerti velocemente ad altri fornitori se necessario;

  • l’indicazione puntuale, negli allegati tecnici del contratto, anche dei fornitori da cui il venditore si approvvigionerà, e delle specifiche componenti per costruire il macchinario

Indietro
Indietro

La tua azienda non è un insieme di attività, ma un insieme di progetti!

Avanti
Avanti

Se vuoi diventare socio (di minoranza), tutelati sul tuo diritto agli utili