C’è un limite a tutela del debitore che non si può superare: il divieto del patto commissorio

L'art. 2744 del Codice Civile, infatti, vieta il patto commissorio, ossia un qualsiasi patto con il quale un debitore ed un creditore convengono che, in caso di mancato pagamento tempestivo da parte del debitore, un certo bene che il debitore stesso aveva dato in garanzia (sia in pegno che in ipoteca) passi direttamente in proprietà del creditore!

Questo in quanto il creditore può soltanto aggredire esecutivamente quel bene dato in garanzia, ottenere la vendita dello stesso in asta pubblica, e tenersi poi soltanto la parte del ricavato dalla vendita a cui aveva diritto, restituendo invece la differenza al debitore! E non invece prendere esso stesso direttamente in proprietà il bene, così arricchendosi più del dovuto (ossia più del credito che aveva)!

La Corte di Cassazione civile, con un'ordinanza dello scorso 30 gennaio 2026, ha peraltro ribadito anche che l'art. 2744 c.c. ("divieto del patto commissorio") vieta e rende nullo qualsiasi patto che produca DI FATTO lo stesso risultato, a prescindere dalla forma, dal contenuto concreto, dal tipo di garanzie prestate e dal nome formalmente dato dalle parti a quel patto: a esser vietato è il risultato che la legge ritiene illecito, in qualsiasi modalità perseguito!

In altri termini, quello che conta è la sostanza e non la forma: il debitore non può esser sottomesso alla volonta del creditore e perdere un bene potenzialmente anche dal valore superiore all'importo del suo debito!

Nel caso concreto affrontato dalla Corte di Cassazione a gennaio 2026, l'effetto sostanziale di garanzia a favore del creditore era stato realizzato non mediante un pegno o un'ipoteca, ma mediante la stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile, che il debitore avrebbe poi venduto effettivamente solo in caso di proprio inadempimento.

Si è trattato quindi appunto di un caso di violazione solo indiretta del divieto del patto commissorio, mediante utilizzo cioè di forme contrattuali e operazioni complesse che hanno tentato di aggirare il divieto di legge: ciò non toglie che il risultato perseguito dalle parti era lo stesso, e quindi comunque tutti i contratti

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